formazione delle porzioni nella divisione ereditaria
Cass. 22.11.2000, n. 15105
La norma di cui all'art.727, c.
1, c.c. secondo la quale in sede di divisione le quote da assegnare ai condividenti
devono comprendere una quantità di beni di uguale natura e qualità in
proporzione all'entità di ciascuna quota, non stabilisce principi inderogabili,
ma segna solo un indirizzo di massima dal quale il giudice può discostarsi non
solo nelle ipotesi espressamente previste, (artt. 710 e 722, c.c.), ma anche
quando la rigorosa applicazione della stessa verrebbe a risolversi in un
pregiudizio del diritto dei condividenti di conseguire una porzione di valori
proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa,
come potrebbe verificarsi specialmente nell'ipotesi di disuguaglianza delle
quote.
Nella divisione ereditaria non
si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta
omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni
immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i
necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in
natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella
realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti
alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle
tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo
frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto
preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di
divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello
della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
Pertanto, nell'ipotesi in cui
nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito
deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto
attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso
l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.